Il 20 ottobre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per il business. Ecco le principali novità introdotte dalla normativa europea.
Il Regolamento ECSP (European Crowdfunding Service Providers) entrerà in vigore il 10 novembre 2021, ma è previsto un regime transitorio di un anno per le piattaforme già operative, che potranno quindi continuare a operare secondo le regole nazionali fino al 10 novembre 2022. Il Regolamento punta a uniformare la regolamentazione del settore per incentivare la prestazione transfrontaliera dei servizi di crowdfunding, finora scoraggiata dal quadro normativo estremamente frammentato che la disciplinava.
Regolamento ECSP: novità su autorizzazioni, vigilanza e investimenti
Il Regolamento ECSP introdurrà un framework comune valido sia per l’equity crowdfunding sia per il social lending (resteranno però fuori dalla riforma i prestiti alle persone fisiche per obiettivi personali) e toccherà diversi punti del settore. In tema di autorizzazione e vigilanza, ad esempio, la nuova normativa stabilisce che le persone giuridiche che intendano fornire servizi di crowdfunding dovranno presentare domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite. I fornitori di servizi di crowdfunding poi, dovranno operare sotto la vigilanza delle autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione, mentre l’ESMA istituirà un registro di tutti i fornitori autorizzati e delle piattaforme operanti nell’UE. Nuove regole saranno introdotte anche a tutela dell’investitore, al quale i fornitori di servizi di crowdfunding dovranno presentare un documento standardizzato (Key Investment Information Sheet, KIIS) di 6 pagine con le informazioni elencate dettagliatamente nel regolamento.
Importanti novità saranno introdotte anche sul fronte degli investimenti: anche le imprese diverse dalle PMI potranno raccogliere capitale di rischio e gli investitori retail potranno collocare minibond, mentre non sarà più possibile per le piattaforme collocare quote di OICR (fondi). Le campagne che riguardano investimenti indiretti effettuati tramite società veicolo saranno invece possibili, ma solo in determinati casi. Il limite di raccolta massima per ogni impresa scende a € 5 milioni nell’arco di un anno, a fronte dell’attuale limite di € 8 milioni.
Tutela di investitori non sofisticati e lotta al conflitto di interessi
Quanto alle regole a tutela degli investitori, il Regolamento introduce sia per l’equity che per il lending crowdfunding una sorta di valutazione di “appropriatezza rafforzata” per i cosiddetti investitori “non sofisticati”. Come sintetizzato da Toni Marcelli, consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, in caso di investimento per un ammontare superiore all’importo più elevato tra 1.000 € o il 5% del patrimonio netto dell’investitore, il fornitore di servizi di crowdfunding dovrà avvertire l’investitore sui rischi e ottenere un consenso esplicito e una dimostrazione di piena comprensione dell’investimento e dei relativi rischi.
Sono inoltre introdotte regole più stringenti in materia di conflitto di interessi: i gestori, ad esempio, non potranno aderire alle offerte pubblicate sulle proprie piattaforme e saranno introdotti requisiti prudenziali in termini di capitale minimo e business continuity. Si tratta di importanti novità per il settore che, si spera, contribuiranno a snellire (e quindi incentivare) le prestazioni transfrontaliere dei servizi di crowdfunding, finora penalizzate dalla frammentazione della normativa.
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